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FabLab Bassa Romagna

Ideare, assemblare, stampare, imparare... lo puoi fare da noi!

Lo statuto

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione "Maker Station - FabLab Bassa Romagna", ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000.

L'associazione "Maker Station" è autonoma, pluralista, aconfessionale, apartitica, a carattere democratico.

L'Associazione non ha scopo di lucro; è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale in Russi, via D'Azeglio 5.

Art . 3 - Scopi

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati nonché di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera con finalità culturali, in particolare sulla promozione della fabbricazione digitale, dell'hardware e del software libero, del design condiviso e dello sviluppo sostenibile.

Essa promuove l'apertura di più laboratori distribuiti sul territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Al fine di realizzare i suoi scopi, l'Associazione si propone di:

  • Condividere e promuovere la Fab Charter;
  • Promuovere lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze informatiche e tecnologiche che permettano una crescita dell'innovazione tecnologica del territorio, legata a tutti i settori culturali sociali ed economici;
  • Condividere la cultura, gli strumenti, le tecniche di fabbricazione digitale attraverso lo sviluppo di progetti, incontri, eventi, concorsi, seminari, produzioni e workshop;
  • Promuove e sviluppa attività e tematiche di design, artigianato, ricerca, personal/digital fabrication, informatica, prototipazione, open design;
  • Promuovere la divulgazione della cultura Open Source, e degli strumenti su di essa basati;
  • Offrire un luogo di scambio e di creatività;
  • Valorizzare metodi produttivi attenti all'impatto ambientale;
  • Promuovere reti di condivisione tra FabLab e realtà affini sul territorio nazionale ed estero;
  • Promuovere la ricerca e la cultura scientifica su vari livelli;
  • Valorizzare metodi produttivi innovativi non massificati;
  • Ripudiare i progetti legati allo sviluppo di armi o di qualsiasi oggetto o processo lesivo della dignità degli individui;
  • L'Associazione, ferma restando la sua autonomia, è aperta alla collaborazione con Istituzioni, Enti Pubblici e privati, aziende, organizzazioni sociali e culturali. Essa valuterà, di volta in volta, ogni altro tipo di collaborazione e di patrocinio, tenendo conto delle finalità proprie ed altrui;
  • Collaborare con istituti di ricerca, scuole, accademie ed università;
  • Condividere i progetti realizzati a livello locale e globale, anche attraverso la rete;

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 - Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5 - Natura dei Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne maggiorenni che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del Dlgs 196/2003, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Ai minorenni è consentito l'accesso ai locali dell'associazione solo se accompagnati dall'esercente la patria potestà, già socio dell'associazione.

SOCI FONDATORI
Coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali

SOCI EFFETTIVI
Coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art 6 - Diritti dei soci

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, potrà avere diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nel caso in cui il consiglio direttivo lo deliberi. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 7 - Doveri dei soci

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e prevalentemente gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali.

Ogni socio è tenuto a versare la quota annuale entro due mesi dall'inizio dell'anno, pena la decadenza da socio.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto.

Art. 8 - Recesso/esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione ed ogni precedente pendenza con l'Associazione.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9 - Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

  • L'assemblea dei soci;
  • Il comitato direttivo;
  • Il presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 10 - L'assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

  • avviso, da inviare tramite e-mail, agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
  • avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata

  • quando il Direttivo lo ritenga necessario;
  • quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

  • elegge il Presidente;
  • elegge il Comitato Direttivo;
  • propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  • approva il bilancio consuntivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
  • ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
  • approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

  • approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  • scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota, hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti.

Art. 11 - Il comitato direttivo

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a nove membri.
Il comitato direttivo dura in carica 3 anni, al termine dei quali i membri possono essere riconfermati

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da ⅓ dei membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Comitato direttivo:

  • compie gli atti di ordinaria amministrazione;
  • redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
  • redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo ed il rendiconto economico;
  • ammette i nuovi soci;
  • esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto
  • fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenza ingiustificata per almeno tre volte consecutive, il consiglio non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva assemblea, a cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare, entro 20 giorni l'assemblea che provveda all'elezione di un nuovo consiglio.

Art. 12 - Il presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.
Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Firma ogni atto autorizzato dal Comitato stesso.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Art. 13 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo.

Il Tesoriere dura in carica lo stesso periodo del Comitato Direttivo ed è rieleggibile

Art. 14 - I mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono da:

  • quote versate dai soci;
  • contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  • contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 15 – Esercizio sociale e Bilancio

– Esercizio sociale
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude ogni anno al 31 (trentuno) dicembre. Alla fine dell'esercizio il Consiglio direttivo provvede alla stesura del bilancio consuntivo.

– Bilancio
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio direttivo deve convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

I bilanci sono predisposti dal tesoriere in collaborazione con il comitato direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 16 - Modifiche statutarie

Questo statuto è modificabile con la presenza della maggioranza assoluta (cioè la metà più uno degli aventi diritto) dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 17 - Scioglimento dell'associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il parere favorevole dell'Autority (art. 148 del TUIR) e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art.18 Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

Art. 19 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

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